Via Cariati, 48

00178 Roma

800 078 078

Numero verde

Orario

LUN-VEN: 8.30-13.00 / 14.00-17.30
SABATO CHIUSI

Decreto F-Gas: Novità 25-07-2019

Oggi, parliamo del decreto F-gas ed in particolare di come supportare i nostri clienti, cioè voi, per ciò che concerne compilazione e scadenze!

Il DPR146 è il decreto di recepimento del regolamento europeo 517/2014, relativamente alla registrazione di vendita ed installazione di apparecchi non ermeticamente sigillati contenenti F-GAS, nonché della vendita del refrigerante F-GAS sfuso.

Analizzando proprio la frase precedente, ecco cosa si intende per:

  • APPARECCHIATURE NON ERMETICAMENTE SIGILLATE
    Tutte le apparecchiature contenenti F-GAS ove tutti i componenti NON sono ermeticamente sigillati o che comunque il tasso di perdita annuo sia superiore a 3g/anno.
  • F-GAS: Tutti i refrigeranti ad effetto serra contenenti gas fluorurati (fra parentesi il GWP).
    R410A=2088 / R32=675 / R407C=1774/ R134A=1430
  • UTENTE FINALE:  Privati o aziende che acquistano il prodotto per proprio utilizzo.
  • INSTALLATORE CERTIFICATO: Azienda di installazione iscritta al registro telematico.

 

ESTRATTO NORMATIVO

A decorrere dal 25/7/2019, tutte le vendite di apparecchiature non ermeticamente sigillate verso gli utenti finali dovranno essere REGISTRATE sul portale F-GAS.
Qualora la vendita all’utente finale sia comprensiva di installazione, occorrerà registrare solo l’installazione (decorrenza dal 25/9/2019).
A partire dal 25/7/2019 sullo stesso portale occorrerà registrare anche le vendite di F-Gas sfuso che dovrà essere fatta ESCLUSIVAMENTE a personale in possesso dei requisiti.

Qui accanto uno schema per esemplificare
il concetto relativamente alla vendita di apparecchiature.

La registrazione a portale
dovrà essere fatta dal venditore
e solo nei processi identificati dalle frecce verdi.

 

Cosa bisogna registrare?

I dati obbligatori da registrare sono:

  • Data di vendita, data e numero fattura
  • Profilo acquirente / Nazione / CF utente finale
  • Tipo apparecchiatura / nr. circuiti / tipo e quantità F-GAS / GWP e ton CO2 eq
  • Profilo installatore / dichiarazione utente finale

I dati facoltativi da registrare sono:

  • Codice commerciale/codice prodotto/codice EAN / matricola

Alla fine di questo articolo c’è una tabella riepilogativa dei dati da registrare.

Quali prodotti vanno registrati?

Solo quelli sopra un determinato quantitativo di refrigerante?  Tutte le apparecchiature NON ermeticamente sigillate contenente F-Gas, a prescindere dal quantitativo di refrigerante, dovranno essere registrate sul portale.

Quando il grossista e l’installatore deve registrare la vendita?

Il grossista è obbligato a registrare la vendita solo quando vende all’utente finale. Nei casi di vendita all’installatore non è tenuto a registrare nulla.
L’installatore se fornisce anche il servizio di installazione non deve registrare la vendita ma solo l’installazione a partire dal 25/9/2019 entro 30 giorni dall’attività.
Qualora invece fornisca solo l’apparecchiatura e non l’installazione, dovrà registrare la vendita a decorrere dal 25/7/2019.

Quando il rivenditore deve registrare la vendita?

Poiché il rivenditore solitamente non fornisce DIRETTAMENTE il servizio di installazione, la vendita dovrà essere registrata sempre, qualora il prodotto è venduto all’utente finale.

E’ obbligato a comunicare per via telematica e contestualmente alla vendita:
a) tipologia di apparecchiatura;
b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
c) anagrafica dell’acquirente;
d) dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’imprese certificata

Occorre registrare anche le vendite “on-line”?

Certamente, le regole sono valide anche per gli e-store, la registrazione è analoga e occorrerà flaggare la spunta di “vendita a distanza”.

Entro quanto tempo occorre effettuare la registrazione?

Non è espresso chiaramente ma dalle informazioni di compilazione dovrebbe essere entro il mese dalla vendita.

Come conoscere i dati di carica refrigerante relativi ai nostri prodotti?

Sui cataloghi è specificata la pre-carica di refrigerante, la tipologia, il GWP e il quantitativo di CO2 equivalente.

Chiunque può accedere al portale F-Gas per la registrazione delle vendite?

Solo le aziende che si sono opportunamente registrate al portale F-GAS in qualità di venditore, possono registrare le vendite. Non devono necessariamente essere qualificate F-GAS. Come viene effettuata la registrazione delle vendite ? E’ possibile registrare le vendite in modo singolo, accedendo al portale e compilando il form di vendita o in modo massivo, attraverso un file xls o xml con un tracciato record ben definito.

Quali apparecchiature sono soggette alla registrazione per l’installazione, manutenzione e smantellamento?

Tutte le apparecchiature non ermeticamente sigillate contenente F-Gas sono soggette alla registrazione in fase di installazione. Se l’installazione è effettuata dal venditore, la registrazione della vendita non va effettuata.
Il controllo annuale delle perdite è obbligatorio solo per apparecchiature non ermeticamente sigillate con un contenuto di
F-Gas >5tonCO2 eq, (R410A = 2.39kg / R32 = 7.4kg).
Per le apparecchiature ermeticamente sigillate, tale valore viene innalzato a
10 tonCo2eq (R410A = 4.79kg / R32 = 14.8Kg).
L’obbligo di trasmissione dei dati a ISPRA è così stato abolito.
NB: il portale per la registrazione delle vendite di apparecchiature e refrigerante è già attivo. Il portale relativo all’installazione / manutenzione non ancora.
Link utili: https://bancadati.fgas.it/#!/home

Questo link contiene tutte le FAQ ed è in continuo aggiornamento: https://www.ecocamere.it/faqs/bancafgas?from=bd.b

 

Quali dati vanno registrati ?

CHI VENDE GAS
è obbligatorio a comunicare per via telematica e contestualmente alle vendite:
a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.
CHI VENDE APPARECCHIATURE
è obbligato a comunicare per via telematica e contestualmente alla vendita:
a) tipologia di apparecchiatura;
b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
c) anagrafica dell’acquirente;
d) dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’imprese certificata
CHI INSTALLA
è obbligatorio a comunicare per via telematica e entro 30 gg dall’installazione:
a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;
b) anagrafica dell’operatore;
c) data e luogo di installazione;
d) tipologia di apparecchiatura;
e) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione;
g) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione.
CHI FA MANUTENZIONE
è obbligato a comunicare per via telematica e entro 30gg dall’installazione:
a) data, se disponibile, e luogo di installazione;
b) anagrafica dell’operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione e la riparazione;
f) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
h)data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;
i) quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura:
CHI FA SMANTELLAMENTO
è obbligato a comunicare per via telematica e entro 30gg dall’installazione:
a) data, se disponibile, e luogo di installazione;
b) anagrafica dell’operatore;
c) data e luogo di smantellamento;
d) tipologia di apparecchiatura;
e) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura
f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento;
g) misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell’apparecchiatura;
h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di smantellamento

Commenta

1 commento su “Decreto F-Gas: Novità 25-07-2019”

Lascia un commento

Condividi su

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest